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sabato 26 marzo 2011
martedì 5 ottobre 2010
I princìpi di federalismo fiscale nella legge delega n.42/2009
Ha scritto qualche giorno fa sul Corriere della Sera Giovanni Belardelli che “molti anni fa un grande storico, Franco Venturi, definì il fascismo come il «regno della parola», appunto per il peso sempre maggiore che vi aveva acquistato la dimensione oratoria fatta di proclamazioni altisonanti e retoriche. Quella stessa definizione si applica altrettanto bene all’Italia di oggi, alla sua vita politica fatta sempre più di formule e di parole, di provvedimenti annunciati con grandi fanfare ma che poi si perdono nei meandri di Montecitorio o Palazzo Madama”. A leggere i titoli di diversi giornali ed a sentire i leader di qualche partito politico, anche il federalismo farebbe parte, almeno allo stato dell’arte, delle “proclamazioni altisonanti e retoriche”; e, anche la legge delega sul federalismo fiscale, la legge 42/2009, che secondo alcuni “segna una tappa fondamentale nella vita istituzionale e politica dell’Italia”(1), secondo altri non sarebbe che una “scatola vuota”.
Sulla Stampa del 10/09/2010, Luca Ricolfi, che si è occupato a più riprese e con competenza del federalismo fiscale, ha continuato a parlare di “scatola vuota”. E di tanto è convinto “non tanto perché diversi decreti delegati devono ancora essere emanati, ma perché anche i decreti delegati sono impostati senza numeri, sono scatole vuote che indicano alcuni meccanismi e soggetti che dovranno attuare il federalismo, ma lasciano del tutto aperti i due punti centrali: quanto dovranno risparmiare le varie amministrazioni, quanta evasione fiscale andrà recuperata in ogni territorio. Detto brutalmente, i decreti delegati sono a loro volta più somiglianti a ulteriori leggi-delega che a norme dotate di un contenuto macroeconomico preciso e vincolante. E dal momento che la base tecnico-statistica per attuare il federalismo fiscale non esiste ancora (né potrebbe essere diversamente, perché una classe politica irresponsabile ha passato quindici anni a discutere di principi, e quasi nulla ha fatto per renderli concretamente attuabili), ci vorranno ancora almeno un paio di anni per far partire il federalismo e per cominciare a capire come esso verrà effettivamente attuato”.
In realtà qualcosa di concreto e forse anche di serio e condivisibile nella legge delega n.42/2009 c’è.
Per capire dove vi sono segnali di inversione della rotta è necessario partire da questa considerazione.
Seguiamo il Prof. Luca Antonini, Presidente della Commissione paritetica sul federalismo fiscale.
In Italia, se si escludono le pensioni e gli interessi passivi, la spesa pubblica “si riparte ormai a metà tra il comparto Stato e quello Regioni/Enti locali, ma quest’ultimo ha una responsabilità impositiva inferiore al 18%. Si è realizzata quindi una forte dissociazione della responsabilità impositiva da quella di spesa. Si è interrotto il centralismo, ma non si è creato il federalismo”.
Probabilmente proprio questa forma di deresponsabilizzazione ha creato differenze ingiustificate nei costi dei servizi.
La legge delega ritiene di superare le differenze macroscopiche nei costi dei servizi abbandonando il criterio della spesa storica ed introducendo il criterio del finanziamento al costo standard.
Infatti, all’art. 1, comma 1, così recita: “La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”.
All’art. 2, comma 2, lettera f), la medesima legge impegna i futuri decreti legislativi ad essere informati a princìpi, criteri e direttive generali che tengano conto, tra l’altro, della”determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica”.
Si può parlare di scatola vuota di fronte a criteri e direttive così precise?
Si potrà dire di essere in disaccordo nel superamento del criterio della spesa storica con l’introduzione del criterio del finanziamento dei servizi essenziali al costo standard; si potrà dire che “l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante” non è condivisibile; ma sarà piuttosto difficile poter difendere, a fronte di differenze gigantesche nei costi dei servizi, il criterio del finanziamento dei servizi essenziali in base alla spesa storica.
E’ sempre il Prof. Antonini a far rilevare che “in Italia ci sono differenze ingiustificate, basta leggere le relazioni regionali della Corte dei Conti: non è concepibile che una sacca per le trasfusioni costi in Calabria quattro volte di più di quanto costa in Emilia Romagna. o che una tac costi in un alcune parti del Paese 800 euro e in altre 500, o ancora che la spesa pro capite per bambino negli asili nido a Roma sia di 16000 euro e 7000 a Modena, che pure è un modello premiato a livello internazionale”.
Possono essere accettate queste differenze di costi nei servizi?
E’ di tutta evidenza che finanziando i servizi secondo il criterio della spesa storica si finanziano anche gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione.
Ma, dopo aver sottolineato le differenze macroscopiche dei costi dei servizi, dopo aver riconosciuto che è necessario invertire la rotta e che la progressiva introduzione del criterio del costo standard è sicuramente utile ad eliminare sprechi ed inefficienze, la domanda da porsi è: cosa c’entra tutto ciò con il federalismo fiscale? I principi di cui innanzi hanno a che fare con il federalismo fiscale o non sono altro che principi necessari a razionalizzare la spesa pubblica?
Relativamente a ciò Gianluigi Bizioli ha scritto: “Credo che l’espressione federalismo fiscale sia solo un’etichetta. Di fatto è una grande operazione di contenimento della spesa pubblica locale, con pochi strumenti di imposizione alle regioni”.
Ma di questo parleremo più nel dettaglio in un prossimo articolo.
Note:
1) Prof. Luca Antonini, Presidente della Commissione paritetica sul federalismo fiscale. “La prospettiva del nuovo federalismo fiscale”.
Per meglio comprendere alcuni termini utilizzati nel testo si propone parte di una legenda elaborata dal Prof. Luca Antonini, Presidente della Commissione paritetica sul federalismo fiscale, nell’elaborato richiamato nella nota.
SPESA STORICA: è il perverso meccanismo di finanziamento su cui si è basata per decenni la finanza regionale e locale italiana. Il finanziamento avviene in base a quanto si è speso l’anno precedente: più un ente ha speso, più viene finanziato, più ha risparmiato, tanto meno viene finanziato.
COSTO STANDARD: è l’antidoto al criterio di finanziamento in base alla spesa storica. Vi sono vari modi di calcolarsi, in genere coincide con la media dei costi applicati nelle realtà regionali e locali più virtuose.
LIVELLI ESSENZIALI: si tratta dei livelli dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
avv. Mimì Pace
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martedì 1 giugno 2010
Noterelle sul federalismo all'italiana
In occasione della Festa nazionale della Repubblica pubblichiamo una interessante riflessione dell'avvocato Mimì Pace su uno dei temi cruciali su cui discute e si appresta a legiferare la politica italiana: il federalismo.Tema scivoloso e molto spesso strumentalizzato, si configura - tuttavia - come minaccia o opportunità a seconda delle letture che di esso voglia farsi.
In ogni caso, l'avvocato Pace cerca di chiarire meglio i termini della questione illustrando confronti, analogie e differenze con gli altri Stati che hanno adottato questo modello di Stato.
Premessa
Franco Venturi è stato tra i fondatori del Movimento Federalista Europeo. E’, pertanto, del tutto naturale che il sito dell’associazione che porta il suo nome ospiti un testo pensato come tentativo di informazione sul federalismo ed, in particolare, sulla riforma “federale” dello Stato italiano.
Non è accettabile che, in un Paese dove tutti i partiti si dichiarano favorevoli al federalismo, dove è in corso un processo di riforma federale dello Stato che nei prossimi mesi prenderà forma e sostanza e forse, nel tempo, cambierà i rapporti tra cittadino ed istituzioni, se ne parli solo per slogan ed in maniera confusa ed approssimativa.
La complessità del discorso mi obbliga ad intervenire sull’argomento sia per un inquadramento storico del federalismo, con riferimento alle esperienze di Stati federali effettivamente operanti nel mondo (sarà l’oggetto del presente testo), sia per una informazione più puntuale sul federalismo delineato dalla riforma del titolo V della nostra Costituzione e dalla legge delega n. 42/2009 (sarà oggetto di un successivo scritto).
Premetto, però, un po’ polemicamente, che se si apre un qualsiasi dizionario italiano, alla voce “federare” si trova attribuito il significato di “unire, aggregare”.
Nella storia, in effetti, lo Stato Federale nasce per unire, per aggregare, e ciò è con evidenza sintetizzato nel simbolo dello Stato Federale moderno per eccellenza, gli Stati Uniti di America, che ha impresso il motto “E PLURIBUS UNUM”: da molti, uno.
Lo Stato Federale e la Confederazione di Stati. Differenze
Si suole far nascere lo Stato Federale moderno con la fondazione, nel 1787, della Federazione degli Stati Uniti d’America.
Le colonie che vinsero la guerra contro la madre patria e che avevano in un primo tempo dato forma ad una confederazione, diedero vita alla federazione, passando da una situazione di Stati sovrani che avevano stipulato un accordo per regolare delle materie di interesse comune (confederazione) alla creazione di una federazione che “è l’atto di sovranità di un popolo tutto intero, il quale crea un nuovo stato, gli dà una costituzione e lo sovrappone, in una sfera più ampia, agli stati antichi” (L. Einaudi).
Sottolineo che nella confederazione, gli Stati che la compongono, continuano a rimanere pienamente sovrani; con la creazione dello Stato federale, invece, il singolo Stato rinuncia alla sovranità o ad una parte di essa che viene, pertanto, trasferita allo Stato federale.
Confesso che, essendo queste differenze abbastanza facili da comprendere, ho sempre pensato, specie nel periodo in cui il dibattito su questi argomenti era condotto dal prof. Gianfranco Miglio, che la confusione e la distorsione di significato del termine federalismo fosse in parte voluta.
Ho sempre pensato, cioè, che il partito che più di tutti diceva e dice di volere il federalismo pensa in realtà ad una forma di confederazione di Stati e, sostenendo un percorso esattamente contrario alla storia ed al motto “E PLURIBUS UNUM” scritto sul simbolo degli Stati Uniti d’America, vuole dividere lo Stato unitario per farne più di uno. Qualche anno fa, in un testo significativamente intitolato “Il falso federalismo”, Antonio Iannello, combattivo e valente studioso meridionale, ha scritto: “questo termine così come è utilizzato oggi nel dibattito politico italiano, non ha più alcun legame con il suo significato originario: il federalismo è divenuto sinonimo di disgregazione, separazione, divisione e, addirittura, secessione”.
Le esperienze storiche di Stati federali e regionali
Sembrerebbe che l’unica esperienza storica che abbia sino ad ora trasformato uno Stato unitario in Stato federale sia quella che ha interessato il Belgio. Altri esempi di Stati che da unitari si sono trasformati in federali sembra non ve ne siano.
Vi sono, invece, diversi esempi di Stati unitari che si sono trasformati in Stati regionali o che, da Stati unitari centralizzati, hanno dato vita a disparate forme di autonomie locali.
Ma quali sono le differenze che caratterizzano lo Stato federale e lo Stato regionale?
Secondo parte della dottrina, gli Stati membri dello stato federale continuerebbero ad essere stati sovrani o a conservare almeno parte della sovranità che non verrebbe ceduta nella sua interezza dal singolo Stato allo Stato federale al momento della sua formazione; secondo un’altra parte della dottrina la differenza sarebbe nella quantità di autonomia che gli Stati membri dello Stato federale avrebbero rispetto a quella delle regioni che compongono lo Stato unitario. Secondo quest’ultima teoria lo Stato membro della federazione sarebbe dotato non di sovranità ma solo di una maggiore autonomia rispetto a quella delle regioni che compongono lo Stato unitario. Pur essendovi una sostanziale differenza tra Stato federale e Stato regionale nella maggior parte degli Stati regionali sarebbero presenti germi di federalismo.
Federalismo e democrazia – Federalismo e fisco
Il dibattito sul federalismo, in Italia, ruota attorno a due argomenti fondamentali: quello di una maggiore partecipazione democratica e quello del cosiddetto federalismo fiscale.
Solitamente, in Italia, si associa il federalismo ad una maggiore partecipazione democratica e ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e della macchina amministrativa.
Le esperienze storiche ci dicono che la scelta del modello di Stato federale non ha necessariamente significato maggiore democrazia. Se si escludono gli Stati Uniti d’America e si pensa agli altri esempi di Stati federali delle Americhe (Argentina e Brasile), difficilmente si potrà sostenere che il federalismo abbia automaticamente significato maggiore democrazia e maggiore partecipazione popolare.
Lo Stato centralista o con poco decentramento di poteri non ha comportato, necessariamente, nella esperienza storica ed in particolare in quella dei Paesi europei, inefficienza della pubblica amministrazione. Se si pensa a Stati centralisti come la Francia e la Gran Bretagna difficilmente si potrà sostenere che centralismo ed inefficienza della pubblica amministrazione vanno a braccetto o che si generano o alimentano a vicenda. Si tratta, al contrario, di Stati la cui pubblica amministrazione, da lungo tempo, è emulata da altri Paesi per la loro efficienza e ciò è ancor più vero se ci riferiamo ai Paesi dell’Europa del Nord, Svezia, Norvegia, Finlandia, la cui pubblica amministrazione è ritenuta tra le più efficienti ed incorrotte del mondo.
Anche l’accostamento tra federalismo e decentramento fiscale, strettamente associato nel dibattito politico italiano, non ha riscontri storici concreti.
E’ una favola tutta italiana quella che ci racconta che con il federalismo le imposte e le tasse rimangono per la maggior quantità nei territori che le hanno pagate: le esperienze storiche in genere e in particolare quella degli Stati Uniti d’America, che viene per lo più presa ad esempio, ci dicono esattamente il contrario.
Dicevano i federalisti americani che lo Stato, se non conserva la piena sovranità in materia fiscale, diventa “un puro nome”, diventa cioè assolutamente impotente. E, per sancire tali principi, nella Costituzione americana è scritto, in maniera chiara ed inequivoca, che il Congresso, cioè lo Stato Federale, “avrà il potere: di imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi ….Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o diritti … e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni…sarà a disposizione della tesoreria degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte del Congresso” (stralci dall’art. 1 della Costituzione degli Stati Uniti d’America).
Come si evince dall’art. 1 della Costituzione degli Stati Uniti d’America, il federalismo, relativamente all’aspetto fiscale, tende decisamente verso il centralismo.
Vi è, invece, in Italia, qualche proposta che prevede una trattenuta del prelievo fiscale a favore del territorio pari al 70%! Piero Giarda, in un saggio dal titolo Regioni e federalismo fiscale rilevava che, nella storia del pensiero economico finanziario, il termine “federalismo fiscale” nasce come reazione “all’eccesso di localismo e all’eccesso di differenze tra enti locali e tra Stati esistenti in uno Stato federale. Afferma una esigenza di uniformità e di centralizzazione rispetto all’eccesso di differenziazione e di decentramento storicamente determinato in una società”.
avv. Mimì Pace
sabato 8 maggio 2010
lunedì 4 gennaio 2010
Lo strano caso del "piano Casa" ad Avigliano
PremessaLa Regione Basilicata, con la legge n. 25 del 7 agosto 2009 (nota come “Piano Casa”), ha inteso promuovere iniziative finalizzate al “sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente”. Questo è quanto si afferma in premessa.
Le tipologie di interventi sono principalmente di due tipi: ampliamento o demolizione e ricostruzione.
Gli interventi previsti consentono un ampliamento massimo del 20% degli edifici esistenti o in fase di realizzazione, per una superficie di max 40 mq. per unità immobiliare. L’ampliamento è incrementato fino al 25% se vengono rispettati alcuni parametri relativi al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti alternative.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione prevedono un premio volumetrico del 30% o del 40% sempre se vengono rispettati alcuni parametri relativi al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti alternative.
La Legge Regionale stabilisce il rispetto delle norme relative alle distanze (previste dai piani urbanistici in vigore), alle costruzioni in zona sismica e al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Tutto ciò è realizzabile in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e ai limiti imposti dalla normativa regionale per quei Comuni - come Avigliano - non ancora dotati di Regolamento Urbanistico. Da un lato la Regione pone dei limiti all’edificazione nei Comuni sprovvisti dei nuovi strumenti previsti dalla legge 23/1999, dall’altro consente di ampliare le unità immobiliari fino al 40% con conseguenze immaginabili per gli enti che stanno predisponendo il proprio Regolamento Urbanistico.
La legge 25/2009 stabilisce anche dei divieti; in particolare non sono consentiti interventi su edifici che risultino (art.6, comma 1):
a) ubicati all’interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M. 1444/1968;
b) ubicati all’interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “B” sature del DM 1444/1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D. L.vo 42/2004.
Gli interventi, inoltre, non sono consentiti su edifici che risultino (art.6, comma 4):
a) realizzati in assenza di titolo abilitativo;
b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) definiti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 42/2004;
d) ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lvo 42/2004;
e) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera a), b), g), m) del D.Lvo n.42/2004;
f) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera f) del D.Lvo n.42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;
g) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale.
La legge ha una validità temporale di 24 mesi.
Fatta questa veloce premessa passiamo alle deroghe, consentite ai Comuni, previste dalla normativa.
Le deroghe
La Legge Regionale prevede che i Comuni, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore, con motivata deliberazione possono:
1. perimetrare ulteriori ambiti territoriali dove non sono consentiti gli interventi di cui in premessa;
2. derogare, per limitate parti del territorio, ai limiti imposti dall’art.6, comma 1;
3. derogare alle previsioni circa gli aumenti di superficie da assegnare.
La relativa delibera deve essere trasmessa alla Regione Basilicata che, entro 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L’inutile decorso di tale termine vale come silenzio-assenso.
Il Comune di Avigliano, con una delibera di Consiglio dello scorso novembre approvata all’unanimità, “per favorire l’applicazione più ampia della legge stessa e consentire, anche in considerazione delle tipologie costruttive diffuse nel territorio comunale, ad un maggior numero di cittadini l’accesso ai benefici cui è finalizzata la legge regionale” ha chiesto:
a) di consentire l’applicazione della legge regionale n. 25/2009 anche nelle zone territoriali omogenee “A” e “B” di cui al D.M. 1444/1968, ubicate nella frazione di Lagopesole;
b) di consentire l’applicazione della legge regionale n. 25/2009 anche nelle zone omogenee “A” ubicate nel centro urbano di Avigliano, ove sussistano le tipologie edilizie di cui all’art. 2, comma 1, della legge medesima;
c) di incrementare il limite massimo di superficie complessiva (Sc) ai fini dell’applicazione della L.R. 25/2009 di cui all’art. 2 della stessa fissandolo in 300 mq per gli edifici a tipologia monofamiliare ed in 600 mq per gli edifici a tipologia bifamiliare e plurifamiliare;
d) di stabilire nel limite massimo del 30% (trenta per cento) la superficie complessiva di ampliamento (Sc) di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale già citata, e quindi nel limite massimo di 90,00 mq per ciascuna unità immobiliare nel caso di edifici residenziali monofamiliari e nel limite massimo di 180,00 mq per gli edifici residenziali bifamiliari e plurifamiliari;
Brevi considerazioni
La delibera consiliare merita alcune riflessioni in ordine alle deroghe chieste alla Regione e per evitare (in caso di bocciatura) di illudere i cittadini sui benefici effetti del “Piano Casa”.
Analizziamo nei dettagli ciò che il Comune di Avigliano chiede:
1. L’incremento del limite massimo di superficie complessiva e di conseguenza la superficie di ampliamento rende chiaro l’obiettivo di realizzare non certo volumi destinati a bisogni concreti, ma di consentire la creazione di nuove unità – di 90 mq – che aumentano ulteriormente il consumo di suolo. Ma non è certamente questa la critica maggiore che viene fatta alla delibera.
2. Per quanto riguarda il Centro Storico di Avigliano – zona “A” – la Legge consente, per limitate parti, di derogare ai limiti imposti. Il Comune chiede, invece, di applicare all’intera zona la possibilità di ampliamenti con conseguenze ben immaginabili. Basti pensare ai contenziosi che si potrebbero avviare relativamente al rispetto delle distanze o delle norme per gli edifici in zona sismica. Laddove è possibile intervenire con ampliamenti e/o soprelevazioni già i Piani di Recupero vigenti prevedono possibilità di intervento. Sarebbe stato più opportuno, qualora ce ne fossero le condizioni, individuare zone ben definite sulle quali consentire ulteriori ampliamenti. È questo che consente la Legge 25, non una politica urbanistica indiscriminata e indifferente ai valori del costruito.
3. Il discorso relativo a Lagopesole è di diversa natura. Si tratta – ci tengo a sottolinearlo – di una valutazione personale fatta leggendo quanto stabilito dalla Legge 25/2009. Secondo me, la deroga richiesta per la frazione di Lagopesole non rientra nelle facoltà del Comune, in quanto si tratta di “area dichiarata di notevole interesse pubblico” con DM 4 marzo 1991 e perciò tale da non consentire gli interventi di ampliamento previsti. La norma consente la deroga solo per i limiti imposti dall’art.6, comma 1 e non per quelli di cui all’art.6, comma 4, fra i quali rientra proprio il territorio di Lagopesole.
Non posso pensare che tutto ciò non sia stato valutato attentamente da un punto di vista tecnico oltre che politico da chi era chiamato ad esprimersi in proposito. Sicuramente pressioni molto forti hanno fatto sì che una decisione del genere venisse portata in Consiglio, dove la maggior parte dei componenti è stata fuorviata dalla necessità di consentire a tutti i cittadini di poter usufruire dei benefici della Legge.
Epilogo
Ancora una volta (dopo l’esperienza fatta con la prima bozza del Regolamento Urbanistico) rischiamo, molto concretamente, di fare una figuraccia a livello istituzionale. Quasi sicuramente la Regione Basilicata esprimerà parere contrario a quanto richiesto dal Comune di Avigliano (a meno che non scatti il silenzio-assenso!).
E questo non è che il risultato di una politica di gestione del territorio caratterizzata da 15 anni di inerzia e di mancanza di progettualità.
Ai poster(i) l’ardua sentenza!
Peppino Vaccaro
venerdì 20 novembre 2009
La società civile sede privilegiata di democrazia
La democrazia è in crisi e la società civile non sta meglio.Sulla crisi della democrazia, non mi pare che ci sia molto da dire, in più di quel che sappiamo. Se non bastasse la realtà di cui tutti facciamo esperienza nei piccoli e grandi rapporti di vita quotidiana – prima ancora che nella vita delle istituzioni -, ci sono studi ponderosi che parlano della democrazia odierna nella luce spettrale di un “totalitarismo capovolto”.
Si elaborano griglie concettuali per “misurare” le democrazie esistenti, e ciò meno per rilevare progressi, e più per attestare regressi verso il punto-zero al di là del quale, di democratico, resta la forma ma non la sostanza.
Ritornano antiche immagini biologiche delle società, paragonate ai corpi naturali viventi che, come nascono, sono destinati a morire.
Nulla, nelle opere degli uomini è eterno e così, oggi, quest’idea del ciclo vitale si applica alla democrazia.
La caduta dei totalitarismi del secolo scorso sembrava avere aperto l’èra della vittoria della democrazia su ogni altra forma di governo degli uomini.
Dalla seconda metà del secolo XX, si cominciò a mettere tutte le concezioni e le azioni politiche in rapporto con la democrazia, diventata quasi un concetto idolatrico comprensivo di tutte le cose buone e belle riguardanti gli Stati e le società, in tutte le loro articolazioni, dalla famiglia, al partito, al sindacato, alle Chiese, alla comunità internazionale.
Questa connotazione positiva era un rovesciamento di antiche convinzioni.
Fino allora, la democrazia era stata associata all’idea della massa senza valore, egoista, arrogante, faziosa, instabile e perciò facile preda dei demagoghi.
Il giudizio negativo di Platone fece scuola nei secoli: la democrazia come regime in cui il popolo ama adularsi, piuttosto che educarsi: «un tal governo non si dà alcun pensiero di quegli studi a cui bisogna attendere per prepararsi alla vita politica, ma onora chiunque, per poco che si professi amico del popolo».
Oggi, nel senso comune, non c’è un ri-rovesciamento a favore di concezioni antidemocratiche.
C’è piuttosto un accantonamento, un fastidio diffuso, un “lasciatemi in pace” con riguardo ai discorsi democratici che, sulla bocca dei potenti, per lo più puzzano di ideologia al servizio della forza e, nelle parole dei deboli, spesso suonano come vuote illusioni.
Non c’è bisogno di consultare la scienza politica per incontrare sempre più frequentemente una semplice domanda - «democrazia: perché?» -, una domanda che, solo a formularla, suona come espressione del disincantamento a-democratico del tempo presente e mostra tuttavia l’oblio di una durissima verità: che, salve le differenze esteriori, prima della democrazia c’è stata una dittatura e, dopo, ce ne sarà un’altra.
Che bisogno c’è oggi, in effetti, di democrazia?
Con questa domanda, ci spostiamo dalla parte della “società civile”.
È lì la sua sede, il luogo della sua forza o della sua debolezza.
Nel senso in cui se ne parla correntemente oggi, la società civile è il luogo delle energie sociali che esprimono bisogni, attese, progetti, ideali collettivi, perfino “visioni del mondo”, che chiedono di manifestarsi e trasformarsi in politica.
Chiedono di prendere parte alla vita politica e di esprimersi nelle istituzioni: chiedono cioè democrazia.
Se la società si spegne, cioè si ripiega su se stessa e sulle sue divisioni corporative, essa diviene incapace di idee generali, propriamente politiche, e il suo orizzonte si riduce allo status quo da preservare, o alle tante posizioni particolari ch’essa contiene – privilegi grandi e piccoli, interessi corporativi, rendite di posizione - da tutelare.
Basta allora l’amministrazione dell’esistente; cioè la tenuta dell’insieme e la tutela dell’ordine pubblico: in altre parole, la garanzia dei rapporti sociali de facto.
Di fronte a una società politicamente inerte può ergersi soltanto lo Stato amministrativo che si preoccupa di sopravvivenza, non di vita; di semplice, ripetitiva e, alla lunga, insopportabile riproduzione sociale.
Ma, se questo – la sopravvivenza - è il mandato dei governati ai governanti, ciò che occorre è soltanto un potere esecutivo forte e un apparato pubblico almeno minimamente efficiente.
Non c’è bisogno di politica e, con la politica, scompare anche la democrazia.
Infatti, mentre ci può essere politica senza democrazia, non ci può essere democrazia senza politica.
Non avendo nulla di nostro che vogliamo realizzare, tanto vale consegnarci nelle mani di un qualche manovratore e, per un po’, non pensarci più.
Con queste considerazioni, si spiega l’orientamento che a poco a poco prende piede, a favore di un ri-disegno dei rapporti tra i poteri costituzionali, con l’esecutivo predominante sugli altri.
L’investitura popolare diretta del capo, depositario d’un potere tutelare illimitato, contrariamente all’apparenza di parole d’ordine come innovazione, trasformazione, riforme, decisione, ecc. è perfettamente funzionale alla sconfitta della politica democratica, cioè della politica che trae alimento dalla vitalità della società civile.
Non solo: più facilmente, sarà funzionale alla sconfitta della politica tout court e alla vittoria della pura amministrazione dell’esistente, cioè alla cristallizzazione dei rapporti sociali esistenti.
Di per sé, il pericolo non è l’autoritarismo, anche se può facilmente diventarlo, le volte in cui si tratta di cancellare o reprimere istanze politiche non integrabili nell’amministrazione dell’esistente.
Il pericolo immediato è la garanzia della stasi, cioè la decomposizione ulteriore della nostra società in emarginazioni, egoismi, ingiustizie, illegalità, corruzione, irresponsabilità.
Se non si tratta necessariamente di autoritarismo, non è nemmeno un semplice ammodernamento della Costituzione. L’impianto su cui questa è stata consapevolmente costruita è quello di una società civile che esprime politica, a partire dai diritti individuali e collettivi, per concludersi nelle istituzioni rappresentative, con i partiti come strumenti di collegamento.
Questa costruzione costituzionale, però, è soltanto un’ipotesi. I Costituenti, nel tempo loro, potevano considerarla realistica. I grandi principi di libertà, giustizia e solidarietà scritti nella prima parte della Costituzione, allora tutti da attuare, segnavano la via lungo la quale quell’ipotesi avrebbe trovato la sua verifica storica.
La società italiana, o almeno quella parte della società che si identificava nei partiti, poteva darle corpo.
Si può discutere se e in che misura questo corpo sia stato fin dall’inizio deformato dalla “partitocrazia” e se, quindi, le istituzioni costituzionali siano diventate uno strumento di affermazione più di partiti, che della società civile, tramite i partiti.
Tutto questo è discusso e discutibile.
C’erano comunque istanze politiche che chiedevano accesso alle istituzioni. La democrazia costituzionale si è costruita su questa ipotesi, che per un certo tempo ha corrisposto alla realtà.
Ora, siamo come a un bivio. La strada che si imboccherà dipende dall’attualità o dall’inattualità di quell’ipotesi.
Noi non contrasteremo le deviazioni dall’idea costituzionale di democrazia soltanto denunciandone l’insidia e i pericoli, cioè parlandone male. In carenza di una sostanza – cioè di istanze politiche venienti da una società civile non disposta a soggiacere a un potere che cala dall’alto – perché mai si dovrebbero difendere istituzioni svuotate di significato?
Le istituzioni politiche vitali sono quelle che corrispondono a bisogni sociali vivi. Se no, risultano un peso e sono destinate a essere messe a margine.
Qui si innesta il compito della società civile, nei numerosissimi campi d’azione che le sono propri, e delle sue tante organizzazioni che operano spesso ignorate e sconosciute, le une alle altre.
La formula di democrazia politica che la Costituzione disegna è per loro. La sua difesa è nell’interesse comune. Non c’è differenza, in questo, tra le associazioni che operano per la promozione della cultura politica e quelle che lavorano nei più diversi campi della vita sociale. C’è molto da fare per unire le forze.
E c’è molto da chiedere a partiti politici che vogliano ridefinire i loro rapporti con la società civile: innanzitutto che ne riconoscano quell’esistenza che troppo spesso è stata negata con sufficienza, e poi si pongano, nei suoi confronti, in quella posizione di servizio politico che, secondo la Costituzione, è la loro.
(Testo integrale dell'intervento di Gustavo Zagrebelsky al convegno “Fare democrazia” - Genova, 8/11/2009)
(continua a leggere l'articolo...)
domenica 14 giugno 2009
Una legge elettorale dal sapore Acerbo. E forse peggio.

domenica 19 aprile 2009
Riflessioni sulla bozza del RU

Cerchiamo di analizzare, per punti, le principali problematiche rimaste insolute:
- manca totalmente la politica di indirizzo programmatico che spieghi le ragioni di alcune scelte e la confusione creata tra i contenuti previsti dai vari livelli di pianificazione (RU, PSM, PSP e Piani Attuativi) appare totalmente assente;
- l’impostazione del RU, come più volte evidenziato, non risponde a quanto stabilito dalla normativa e dalle diverse circolari dei competenti organismi regionali: dalla bozza si evince che il “nuovo” strumento non interessa minimamente il patrimonio edilizio esistente e le relative problematiche ricalcando in maniera evidente l’impostazione di un vecchio PRG e limitandosi alla perimetrazione di zone con diverse destinazioni;
- il dimensionamento del RU (per quanto è stato possibile calcolare, visto che mancano i dati complessivi sui quali impostare qualsiasi previsione) appare eccessivo: da un calcolo approssimativo effettuato tenendo conto dei diritti acquisiti (volumetrie residue del vecchio PRG ecc.) e delle nuove aree di trasformazione e trascurando le aree agro-residenziali (in quanto manca qualsiasi dato di riferimento), si prevedono nuove volumetrie per più di 2000 abitanti. Anche volendo trascurare il numero consistente di stanze vuote presenti principalmente nel Centro Storico (questione invece da approfondire e risolvere), tutto ciò appare fuori da qualsiasi logica di pianificazione, anche tenendo conto del fatto che la popolazione residente del Comune di Avigliano è passata da 12.025 del 2001 a 11.997 del settembre 2008, con un andamento pressoché stazionario. Sarebbe quindi opportuno e necessario conoscere su quali dati si stia operando al fine di evitare previsioni aleatorie che - se fossero vere - andrebbero (oltre che giustificate) inserite più opportunamente in sede di Piano Strutturale Metropolitano;
- per i centri storici non è stata effettuata nessuna scelta strategica, rinviando al Piano di Recupero vigente l’attuazione degli interventi per Avigliano centro e lasciando, ancora una volta, Lagopesole senza un Piano di dettaglio. È stata prevista una generica norma che consente di aumentare indiscriminatamente del 10 o del 15% la volumetria esistente (anticipando forse il Piano Casa di Berlusconi) o di sopraelevare fabbricati senza una scheda di dettaglio. Non c’è traccia di interventi puntuali tesi a migliorare la qualità urbana dei tessuti esistenti (aumentando ad esempio la dotazione degli standard urbanistici) o a prevedere ipotesi di edilizia sociale e sostenibile;
- laddove sono previsti interventi e/o destinazioni pubbliche specifiche, mancano le schede di dettaglio che stabiliscano in maniera chiara cosa e come si va realizzare. Lo stesso discorso vale per le aree riservate alle nuove costruzioni da effettuare con interventi diretti per le quali sono previste cessioni di terreno per la realizzazione di spazi pubblici;
- la perimetrazione degli Ambiti Urbani ha lasciato fuori aree di frangia già edificate e di conseguenza manca qualsiasi intervento di ricucitura che garantirebbe una più coerente struttura urbana;
- anche la viabilità urbana lascia irrisolti una serie di problemi legati alla carenza di percorsi alternativi dimensionati al carico urbanistico delle varie zone;
- un discorso più articolato riguarda poi le aree extraurbane o agricole. In questi anni, in virtù di una normativa eccessivamente permissiva prevista dal PRG vigente, si è assistito ad una espansione a macchia d’olio di edilizia residenziale che ha creato il fenomeno, correttamente definito, della “campagna urbanizzata” che crea notevoli problemi gestionali da parte della Pubblica Amministrazione per gli eccessivi costi sociali che provoca. Con la legge regionale 23/99 e con atti successivi, si è cercato di dare indicazioni tese a limitare al massimo il consumo di territorio. Il RU, per la sua connotazione, dovrebbe occuparsi prevalentemente dell’Ambito Urbano, lasciando al Piano Strutturale le indicazioni anche per il territorio extraurbano. Tuttavia, in attesa del Piano Strutturale Metropolitano è giusto che il Regolamento Urbanistico dia delle indicazioni di massima sull’utilizzo del territorio aperto. Il RU di Avigliano opera una scelta abbastanza netta su due versanti: da un lato prevede (come già il vecchio PRG) l’istituzione di aree agro-residenziali (TAR) con indici più favorevoli (che poi vedremo non essere reali), dall’altro abbassa in maniera considerevole (rispetto alle indicazioni regionali) gli indici per le zone agricole. Le aree TAR, previste anche per il centro abitato di Avigliano (novità rispetto al vecchio PRG), stabiliscono un indice fondiario pari a 0,20mc/mq (per le abitazioni), indice che a prima vista potrebbe sembrare incentivante: tuttavia, a ben vedere, si scopre che per un lotto minimo di 1.200 mq occorre un asservimento minimo di terreni pari a 24.000 mq che danno diritto alla costruzione di una residenza di 240 mc pari ad un’abitazione di circa 80 mq lordi. Rifacendo i calcoli viene fuori un indice territoriale It=240/(24.000+1.200)=0,0096 mc/mq. Nelle aree agricole per le abitazioni è previsto un It=0,02 mc/mq per gli imprenditori agricoli e un It=0,01 mc/mq per gli altri soggetti. Se l’intento dell’Amministrazione è quello di favorire le aggregazioni urbane sfruttando le volumetrie delle aree agricole è facile notare come le TAR non prevedono certamente delle agevolazioni, tenendo conto anche del costo di acquisto del lotto edificatorio. È necessario su questo delicato argomento rivedere tutta la normativa prevista, considerando anche che le aree TAR rappresentano una evidente anomalia urbanistica;
- il concetto di perequazione andrebbe dettagliato meglio perché quello che proposto appare come una generica premialità volumetrica, che nulla ha a che fare con un concetto economico ben più complesso che implica il calcolo dei valori economici di quello che si cede e di quello che si acquisisce;
- in questa sede si evita, per non annoiare i lettori, di entrare nel merito delle Norme Tecniche di Attuazione, ma occorre rivedere il testo nella sua interezza per evitare errori e contraddizioni con normative in vigore e con atti già deliberati dall’Amministrazione;
- per ultimo, certamente non per importanza, va sottolineato ancora una volta come il processo decisionale segua percorsi che nulla hanno a che fare con il concetto di “urbanistica partecipata”. Non abbiamo avuto ancora l’opportunità di conoscere pubblicamente e ufficialmente gli indirizzi dell’Amministrazione in merito alle scelte che si stanno operando in sede di redazione del RU (per tacere del PSM e del PSP). Il Comune di Potenza ha presentato la bozza di RU, e contemporaneamente lo ha pubblicato sul proprio sito web, già nel dicembre del 2006. Dopo un iter abbastanza lungo e complesso, nelle scorse settimane il nuovo strumento è stato approvato in Consiglio Comunale con un dibattito molto serrato (che è stato possibile seguire anche in diretta video sul web) sulle 380 osservazioni presentate pari ad un volume di oltre 500 pagine. Per gli aviglianesi sicuramente non sarebbe stato facile da digerire, ma certamente sarebbe stato era più utile prendere a modello quanto di buono fatto da altri.
sabato 24 gennaio 2009
Venturi oltre il confino
In occasione della "Giornata della Memoria", il giorno martedì 27 gennaio la nostra Associazione celebra ad Avigliano un ricordo di Franco Venturi distinto in due momenti:- il primo (in mattinata) con le scuole, durante il quale - con il contributo della dott.ssa Valeria Verrastro (Archivio di Stato di Potenza) e del prof. Antonello Venturi - si ripercorreranno le tappe della discriminazione razziale e del confino;
- il secondo, alla sera, con un convegno al quale parteciperanno la prof.ssa Silvia Berti (autrice di una recentissima pubblicazione riguardante un inedito carteggio tra Franco Venturi e Benedetto Croce), il prof. Antonello Venturi (figlio dell'eminente intellettuale), una introduzione di Gennaro Claps (prezioso studioso locale), e con l'amichevole contributo di Elvi Argento.
Di seguito, l'articolo di Nello Ajello pubblicato su La Repubblica del 12.01.2009, riguardante il rapporto epistolare tra Croce e Venturi pubblicato da Silvia Berti.
Croce e Venturi. La libertà perduta
«Senatore e caro Maestro», «Carissimo giovane amico».
Il primo è il settantunenne Benedetto Croce. L´altro è Franco Venturi, ventitré anni, destinato a diventare il maggiore studioso italiano dell´Illuminismo. Scambiandosi quegli appellativi, essi danno inizio nel 1937 a un denso rapporto epistolare - quaranta lettere in totale - che si prolungherà fino al 1950.
In massima parte inedita, la corrispondenza esce a giorni presso il Mulino, a cura di Silvia Berti, in un volume intitolato Carteggio Croce - F. Venturi (pagg. 150, euro 20).
Fra i due esistono rapporti consolidati.
Franco appartiene a una famiglia di illustri tradizioni intellettuali.
Suo nonno, Adolfo Venturi, è stato una figura dominante della critica d´arte a cavallo fra Otto e Novecento; attività ereditata, con una più deliberata apertura agli stimoli della modernità, dal figlio Lionello, padre di Franco.
Nel 1931, Lionello s´era rifiutato di sottoscrivere il giuramento di fedeltà al regime fascista imposto da Gentile ai docenti italiani.
Dal marzo del ´32 l´intera famiglia Venturi s´era stabilita a Parigi. Alla mancata firma sotto l´editto gentiliano s´era aggiunto il coinvolgimento del giovane Franco in quell´ondata giudiziaria che, fra arresti e sospetti, aveva di recente colpito il gruppo antifascista torinese di Giustizia e Libertà.
Come già a Torino, anche nella capitale francese, Croce incontrava i Venturi: una consuetudine che, nata con un marchio intellettuale, si nutriva di umori politici.
Quest´ultima dimensione, insita nei rapporti tra il giovane e l´anziano, resta però sottintesa nelle lettere che essi si scambiano.
Sono, entrambi, sorvegliati speciali. Il filosofo, la cui abitazione napoletana era stata invasa, nell´ottobre del ´26, da una squadraccia fascista, alludeva all´episodio dichiarando di aver «avuto l´onore di ricevere una visita dello Stato Etico».
Quanto a Franco Venturi, il suo nome figurava nell´elenco degli antifascisti da perseguire. A dispetto di ogni cautela usata dai corrispondenti, le loro lettere vengono registrate negli archivi della Polizia.
Come ha sottolineato Silvia Berti nella diffusa introduzione al volume, il cuore di questo dialogo epistolare «sono i libri o, in più d´un caso, l´assenza di libri». Venturi intrattiene Croce sui propri studi e progetti: una ricerca sull´illuminismo piemontese, poi l´abbozzo di un saggio dedicato a Filippo Buonarroti; e via via altri temi che il giovane storico ha già saggiato, da Diderot a una più generale disamina dell´illuminismo francese, da Tommaso Campanella a N. A. Boulanger, da Hegel «storico dell´illuminismo» a un esame della cultura del Settecento nell´intero continente: «Vedo di fronte a me come una meta lontana e in un certo senso ideale», egli specifica, «una storia europea del secolo dei lumi».
Croce incoraggia l´amico. Consente con alcune delle sue diagnosi.
Lo aiuta nel procurarsi i libri. I libri, appunto, come ricerca. Poi, ben presto, come assenza e rimpianto.
Al quasi dorato esilio parigino, nella vita di Franco Venturi subentra infatti una nuova fase. Nella corrispondenza con Croce ne risuona un´eco desolata. Arrestato a Port Bou dalla polizia franchista nell´ottobre del 1940, mentre cercava di raggiungere Lisbona per poi imbarcarsi per gli Stati Uniti dove la famiglia si era intanto trasferita, Venturi sperimenta per cinque mesi la severità delle carceri spagnole. Prima a Figueras, poi a Madrid e Barcellona. Estradato in Italia, lo custodiscono in carcere a Genova e Torino, finendo con l´assegnarlo al confino. Destinazione: Monteforte Irpino. È il maggio del ´41. Franco si sente così trasformare - e ne scrive al «caro Maestro» - in «un prigioniero che ha visto interrotto il suo lavoro in cui metteva tutta la sua passione e la sua anima».
Ad Avigliano (Potenza) dove viene trasferito grazie all´intervento del nonno Adolfo presso qualche residuo amico autorevole, va meglio, ma solo un po´. Croce continua a scrivergli. «Soffro per Lei perché so quale spasimo sia non poter avere a mano gli strumenti necessarii ai nostri dubbi e alle nostre ricerche!». E aggiunge: «Se posso esserle utile, mi adoperi».
Ma ecco che vien meno anche il soccorso epistolare. Agli internati, adesso, è consentito di scrivere solo ai familiari: una lettera per settimana, lunga non più di ventiquattro righe. La corrispondenza con Croce prima si dirada, poi tace. Per quattro anni: dal ´42 al ´46.
Dopo la caduta del fascismo, per Venturi s´è aperta una stagione di lotta politica. Egli lavora alla stampa clandestina di Giustizia e Libertà, s´impegna nella Resistenza.
Anche il suo essere crociano subisce l´influenza di nuove idee e pulsioni. Si manifestano, sul pensiero del «caro Maestro», delle riserve che la comune avversione al fascismo aveva mimetizzato.
Sono sfumature che non sfuggono a una studiosa attenta come la curatrice Berti: su più d´un argomento trattato nelle lettere, le pare di avvertire uno scarto di sensibilità fra l´approccio più freddo, prevalentemente filosofico-letterario di Croce e quello passionale e deliberatamente «democratico» di Venturi. Un solo esempio: nell´entusiasmo professato dal giovane studioso per l´illuminismo piemontese la curatrice vede profilarsi l´ombra di Gobetti, non del tutto gradita al filosofo.
La novità, a fascismo appena caduto, è l´idiosincrasia di Croce per Giustizia e Libertà (e per il partito d´Azione che ne è l´erede). L´argomento trascende l´epistolario: lì non se ne parla, anche se altrove Venturi non risparmia a Croce critiche pesanti. E si spiega. Quell´idiosincrasia angustia, in particolare, quegli intellettuali borghesi (fra i quali proprio Venturi) nella cui formazione politico-culturale il direttore della Critica era assurto a simbolo di spirito critico e dignità civile. Il dialogo diretto fra Croce e Venturi diventa, nell´ultima sua fase meno umanamente drammatico, più tecnico, tale da schivare temi scottanti. Ma, fuori, nella società politica, la discussione sul tema del P. d´A. è così aspra e tenace da riflettersi nei rapporti fra Croce e il suo discepolo prediletto, Adolfo Omodeo. Vi si trova coinvolta perfino la cerchia familiare del Senatore: è un fervente «azionista» suo genero, Raimondo Craveri, marito della figlia Elena. Per Croce il partito di Parri e di Lussu è un bersaglio fisso. Lo considera una costruzione insensata, a partire dalla «diade» (cioè dalla coppia di parole) Giustizia e Libertà che presiede alla sua nascita.
Lo giudica un «ircocervo», una bestia immaginaria, mezza liberale, mezza socialista. Qualcosa da deridere in linea teorica, prima ancora di criticarla nei fatti.
Tra le pagine più intense del libro curato dalla Berti figura, pubblicata in appendice, una lettera di Leo Valiani a Croce. Data: 6 ottobre 1945.
È la testimonianza di un esponente azionista che, di fronte alla requisitoria del grande filosofo contro il suo partito, resiste a «non dirsi crociano».
Valiani rievoca che cosa abbia rappresentato per una generazione di antifascisti «la lettura e la meditazione dei libri di Benedetto Croce, che penetravano nei nostri reclusori di Lucca e di Civitavecchia», accompagnandoci nella «fornace della lotta clandestina e della guerra rivoluzionaria».
Che cos´altro, d´altronde, potevamo, fare noi "quattro gatti giellisti" «se non costituirci in un partito che fosse "d´azione" proprio nel senso che Mazzini» dava a questa parola? E così è sorta quella creatura politica «a Dio spiacente ed ai nemici suoi», che porta in sé la propria condanna. «Se vincono i comunisti ci rimettono in prigione; se vincono i cattolici ci mettono all´indice; se vincono i liberali ci trattano da poveri pazzi. Ma questo è il destino delle eresie. E anche l´amore delle eresie l´abbiamo imparato da Benedetto Croce».
Non si sa come l´abbia presa Croce. Ma se lo scrivere lettere equivale a confessarsi, questa di Valiani - politico sfiduciato, rivoluzionario deluso - è davvero da manuale.
Nello Ajello (continua a leggere l'articolo...)
