lunedì 4 gennaio 2010

Lo strano caso del "piano Casa" ad Avigliano

Premessa

La Regione Basilicata, con la legge n. 25 del 7 agosto 2009 (nota come “Piano Casa”), ha inteso promuovere iniziative finalizzate al “sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente”. Questo è quanto si afferma in premessa.

Le tipologie di interventi sono principalmente di due tipi: ampliamento o demolizione e ricostruzione.

Gli interventi previsti consentono un ampliamento massimo del 20% degli edifici esistenti o in fase di realizzazione, per una superficie di max 40 mq. per unità immobiliare. L’ampliamento è incrementato fino al 25% se vengono rispettati alcuni parametri relativi al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti alternative.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione prevedono un premio volumetrico del 30% o del 40% sempre se vengono rispettati alcuni parametri relativi al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti alternative.

La Legge Regionale stabilisce il rispetto delle norme relative alle distanze (previste dai piani urbanistici in vigore), alle costruzioni in zona sismica e al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Tutto ciò è realizzabile in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e ai limiti imposti dalla normativa regionale per quei Comuni - come Avigliano - non ancora dotati di Regolamento Urbanistico. Da un lato la Regione pone dei limiti all’edificazione nei Comuni sprovvisti dei nuovi strumenti previsti dalla legge 23/1999, dall’altro consente di ampliare le unità immobiliari fino al 40% con conseguenze immaginabili per gli enti che stanno predisponendo il proprio Regolamento Urbanistico.

La legge 25/2009 stabilisce anche dei divieti; in particolare non sono consentiti interventi su edifici che risultino (art.6, comma 1):

a) ubicati all’interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M. 1444/1968;

b) ubicati all’interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “B” sature del DM 1444/1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D. L.vo 42/2004.

Gli interventi, inoltre, non sono consentiti su edifici che risultino (art.6, comma 4):

a) realizzati in assenza di titolo abilitativo;

b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) definiti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 42/2004;

d) ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lvo 42/2004;

e) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera a), b), g), m) del D.Lvo n.42/2004;

f) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera f) del D.Lvo n.42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;

g) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale.

La legge ha una validità temporale di 24 mesi.

Fatta questa veloce premessa passiamo alle deroghe, consentite ai Comuni, previste dalla normativa.


Le deroghe

La Legge Regionale prevede che i Comuni, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore, con motivata deliberazione possono:

1. perimetrare ulteriori ambiti territoriali dove non sono consentiti gli interventi di cui in premessa;

2. derogare, per limitate parti del territorio, ai limiti imposti dall’art.6, comma 1;

3. derogare alle previsioni circa gli aumenti di superficie da assegnare.

La relativa delibera deve essere trasmessa alla Regione Basilicata che, entro 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L’inutile decorso di tale termine vale come silenzio-assenso.

Il Comune di Avigliano, con una delibera di Consiglio dello scorso novembre approvata all’unanimità, “per favorire l’applicazione più ampia della legge stessa e consentire, anche in considerazione delle tipologie costruttive diffuse nel territorio comunale, ad un maggior numero di cittadini l’accesso ai benefici cui è finalizzata la legge regionale” ha chiesto:

a) di consentire l’applicazione della legge regionale n. 25/2009 anche nelle zone territoriali omogenee “A” e “B” di cui al D.M. 1444/1968, ubicate nella frazione di Lagopesole;

b) di consentire l’applicazione della legge regionale n. 25/2009 anche nelle zone omogenee “A” ubicate nel centro urbano di Avigliano, ove sussistano le tipologie edilizie di cui all’art. 2, comma 1, della legge medesima;

c) di incrementare il limite massimo di superficie complessiva (Sc) ai fini dell’applicazione della L.R. 25/2009 di cui all’art. 2 della stessa fissandolo in 300 mq per gli edifici a tipologia monofamiliare ed in 600 mq per gli edifici a tipologia bifamiliare e plurifamiliare;

d) di stabilire nel limite massimo del 30% (trenta per cento) la superficie complessiva di ampliamento (Sc) di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale già citata, e quindi nel limite massimo di 90,00 mq per ciascuna unità immobiliare nel caso di edifici residenziali monofamiliari e nel limite massimo di 180,00 mq per gli edifici residenziali bifamiliari e plurifamiliari;


Brevi considerazioni

La delibera consiliare merita alcune riflessioni in ordine alle deroghe chieste alla Regione e per evitare (in caso di bocciatura) di illudere i cittadini sui benefici effetti del “Piano Casa”.

Analizziamo nei dettagli ciò che il Comune di Avigliano chiede:

1. L’incremento del limite massimo di superficie complessiva e di conseguenza la superficie di ampliamento rende chiaro l’obiettivo di realizzare non certo volumi destinati a bisogni concreti, ma di consentire la creazione di nuove unità – di 90 mq – che aumentano ulteriormente il consumo di suolo. Ma non è certamente questa la critica maggiore che viene fatta alla delibera.

2. Per quanto riguarda il Centro Storico di Avigliano – zona “A” – la Legge consente, per limitate parti, di derogare ai limiti imposti. Il Comune chiede, invece, di applicare all’intera zona la possibilità di ampliamenti con conseguenze ben immaginabili. Basti pensare ai contenziosi che si potrebbero avviare relativamente al rispetto delle distanze o delle norme per gli edifici in zona sismica. Laddove è possibile intervenire con ampliamenti e/o soprelevazioni già i Piani di Recupero vigenti prevedono possibilità di intervento. Sarebbe stato più opportuno, qualora ce ne fossero le condizioni, individuare zone ben definite sulle quali consentire ulteriori ampliamenti. È questo che consente la Legge 25, non una politica urbanistica indiscriminata e indifferente ai valori del costruito.

3. Il discorso relativo a Lagopesole è di diversa natura. Si tratta – ci tengo a sottolinearlo – di una valutazione personale fatta leggendo quanto stabilito dalla Legge 25/2009. Secondo me, la deroga richiesta per la frazione di Lagopesole non rientra nelle facoltà del Comune, in quanto si tratta di “area dichiarata di notevole interesse pubblico” con DM 4 marzo 1991 e perciò tale da non consentire gli interventi di ampliamento previsti. La norma consente la deroga solo per i limiti imposti dall’art.6, comma 1 e non per quelli di cui all’art.6, comma 4, fra i quali rientra proprio il territorio di Lagopesole.

Non posso pensare che tutto ciò non sia stato valutato attentamente da un punto di vista tecnico oltre che politico da chi era chiamato ad esprimersi in proposito. Sicuramente pressioni molto forti hanno fatto sì che una decisione del genere venisse portata in Consiglio, dove la maggior parte dei componenti è stata fuorviata dalla necessità di consentire a tutti i cittadini di poter usufruire dei benefici della Legge.


Epilogo

Ancora una volta (dopo l’esperienza fatta con la prima bozza del Regolamento Urbanistico) rischiamo, molto concretamente, di fare una figuraccia a livello istituzionale. Quasi sicuramente la Regione Basilicata esprimerà parere contrario a quanto richiesto dal Comune di Avigliano (a meno che non scatti il silenzio-assenso!).

E questo non è che il risultato di una politica di gestione del territorio caratterizzata da 15 anni di inerzia e di mancanza di progettualità.

Ai poster(i) l’ardua sentenza!

Peppino Vaccaro

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