mercoledì 26 marzo 2008

De "porcello"

Cambiare la legge elettorale: una priorità per il Parlamento. Infatti, dopo due anni di parole inutili, il 13 e 14 aprile si tornerà a votare con la stessa legge con la quale fu “eletto” (e le virgolette sono d’obbligo) il Parlamento appena sciolto, con largo anticipo sulla sua scadenza naturale. Effetto della fragilità e delle divisioni della coalizione che ottenne una risicata maggioranza, ma soprattutto effetto perverso di un sistema elettorale fatto apposta per creare ingovernabilità. E’ la legge 270/2005, più comunemente nota, dalla definizione che ne diede il suo stesso autore, come “Porcellum”, legge approvata sul finire della penultima legislatura a maggioranza dal governo di centrodestra, compresa la ex Alleanza Nazionale che poi avrebbe raccolto le firme per i referendum abrogativi di parti essenziali di questa legge, e con l’ occhio benevolo da parte di un centrosinistra che non cercò in alcun modo di ostacolare o quanto meno di rallentare il cammino della legge. Tecnicamente, si tratta di un sistema proporzionale, con una serie di soglie di sbarramento, che dovrebbero in teoria servire per evitare o almeno limitare la frammentazione; e di premi di maggioranza, il cui scopo dovrebbe essere quello di garantire, al partito o alla coalizione vincente, un numero di seggi sufficiente a dar vita ad un governo stabile. Effetti, entrambi, completamente mancati. Proviamo allora a capire come funziona, o non funziona, il “Porcellum”.

Camera dei Deputati
I 618 seggi in palio (cui vanno aggiunti i 12 assegnati alla Circoscrizione Estero) vengono attribuiti con metodo proporzionale. Il partito o la coalizione di partiti che prende anche solo un voto in più degli altri, ottiene 340 seggi, ovvero il 53% del totale, così da avere a disposizione una maggioranza sufficiente. Per accedere alla ripartizione dei seggi, tuttavia, occorre superare le soglie di sbarramento previste sia per i partiti che si presentano singolarmente, sia per quelli coalizzati.

- Coalizioni
Possono accedere alla ripartizione dei seggi solo le coalizioni che su scala nazionale abbiano conseguito almeno il 10% dei voti, e sempre che, all’interno della coalizione, almeno una delle liste abbia ottenuto il 2%. Tutte le liste facenti parte della coalizione, sia essa quella vincente o meno, che abbiano superato la soglia del 2% (e quelle che rappresentano minoranze linguistiche nelle Regioni a Statuto speciale) partecipano alla ripartizione dei seggi. Ad esse, si aggiunge la lista, fra quelle che non hanno raggiunto la soglia, che più vi si è avvicinata. Se la coalizione non raggiunge il 10%, i partiti che ne fanno parte possono comunque accedere alla ripartizione dei seggi secondo le norme previste per i partiti non coalizzati.

- Partiti non coalizzati
Possono accedere alla ripartizione dei seggi solo i partiti che su scala nazionale abbiano conseguito almeno il 4% dei voti. Ad essi, nelle Regioni a Statuto speciale, si aggiungono le liste rappresentative di minoranze linguistiche.


Senato della Repubblica
I 309 seggi in palio (cui vanno aggiunti i 12 assegnati alla Circoscrizione Estero) vengono attribuiti con metodo proporzionale. Le norme sono le stesse vigenti per la Camera. Tuttavia, dal momento che l’articolo 57 della Costituzione prevede che il Senato sia eletto su base regionale, non viene assegnato come alla Camera un unico premio di maggioranza, bensì più premi di maggioranza per quante sono le Regioni. Fanno ovviamente eccezione la Val d’Aosta, che elegge un solo senatore; il Molise che ne elegge 2; ed il Trentino Alto Adige, in cui 6 senatori vengono eletti in collegi maggioritari uninominali (con il metodo detto del “Plurality system”, ovvero: chi prende anche un solo volto più degli altri è eletto, mentre il settimo è eletto, come nella legge precedentemente in vigore, con un sistema proporzionale e con lo “scorporo”. Per accedere alla ripartizione dei seggi (il cui numero varia da Regione a Regione) occorre anche qui superare delle soglie di sbarramento previste sia per i partiti che si presentano singolarmente, sia per quelli coalizzati.

- Coalizioni
Possono accedere alla ripartizione dei seggi solo le coalizioni che su scala regionale abbiano conseguito almeno il 20% dei voti, e sempre che, all’interno della coalizione, almeno una della liste abbia ottenuto il 3%. Tutte le liste facenti parte della coalizione, sia essa quella vincente o meno, che abbiano superato la soglia del 3% partecipano alla ripartizione dei seggi. Se la coalizione non raggiunge il 20%, i partiti che ne fanno parte possono comunque accedere alla ripartizione dei seggi secondo le norme previste per i partiti non coalizzati.

- Partiti non coalizzati
Possono accedere alla ripartizione dei seggi solo i partiti che su scala regionale abbiano conseguito almeno l'8% dei voti.


SISTEMA DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI
Viene utilizzato quello dei quozienti naturali e dei più alti resti:
1) si divide la somma dei voti, sia delle coalizioni sia delle singole liste, per il numero dei seggi e si ottiene così il quoziente elettorale nazionale;
2) si divide il numero dei voti di ciascuna coalizione o singola lista per il quoziente, e si ottiene il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista;
3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti o, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
4) si procede al riparto dei seggi all’interno di ciascuna coalizione tra le liste che abbiano raggiunto la soglia del 2 per cento dei voti validi, quelle "sotto soglia" ma rappresentative di minoranze linguistiche e quella qualificabile come "migliore lista sotto soglia", utilizzando lo stesso sistema.

CHI VIENE ELETTO
All’interno di ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti i candidati compresi nelle liste secondo l'ordine di presentazione. E’ l’effetto di quella che viene definita “lista bloccata”, ovvero una lista di candidati all’interno della quale l’elettore non può dare alcun voto di preferenza. Sono cioè i partiti a decidere chi sarà eletto, inserendo i candidati in una posizione più alta o più bassa all’interno della stessa lista. Il potere di scelta (o imposizione) dei partiti viene poi accentuato dalla possibilità offerta a ciascun candidato di presentarsi in più circoscrizioni, optando poi, dopo l’elezione, per l’una o per l’altra. Questo, proprio grazie al gioco delle opzioni, permetterà ai partiti di far rientrare candidati “fedeli” inizialmente non eletti, magari a scapito di altri meno controllabili.

EFFETTI
Se il premio di maggioranza previsto su scala nazionale consente ad un partito o ad una coalizione di ottenere una maggioranza certa alla Camera dei Deputati, il frazionamento dei premi di maggioranza su scala regionale ha effetti perversi sul Senato, come si è visto nell’ultima Legislatura. Qui, infatti, i premi di maggioranza in palio nelle diverse regioni possono essere assegnati a coalizioni differenti, a seconda degli esiti del voto nelle diverse aree geografiche, creando un effetto di compensazione che può portare alla nascita di una maggioranza numericamente minuscola nella Camera Alta. Inoltre, diventa anche possibile arrivare ad una situazione nella quale una lista o coalizione ottenga un numero di voti maggiore della altre ma, proprio per il diverso peso dei premi in palio, finisca per avere un numero di seggi inferiore. Tutto ciò rischia di compromettere, come accaduto negli ultimi due anni, la governabilità. Anche sul piano della frammentazione, il “Porcellum” non ha effetti pratici. Le soglie di sbarramento previste sono estremamente basse, a ciò si aggiunga la possibilità di recupero per le liste cosiddette “sotto soglia”, ovvero che non raggiungono la soglia di sbarramento ma che risultato, per usare il gergo dell’atletica leggera o del nuoto, le migliori delle eliminate, e si comprende come gli effetti sul frazionamento del sistema sono notevoli.
Giancarlo Tedeschi

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